Art. 125.

Il conto generale del patrimonio dello Stato mette in evidenza il valore degli immobili giusta i relativi stati di consistenza, e quello dei mobili, derrate, materiali e altri valori di proprietà dello Stato risultanti dagli inventari, nonché l'importo dei crediti e dei debiti, all'inizio e al termine dell'esercizio finanziario, indicando, per ogni categoria di attività e di passività e nel complesso, le variazioni intervenute nell'esercizio stesso e le cause relative.
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