Art. 11.

I beni immobili patrimoniali sono descritti a cura delle intendenze di finanza, in registri di consistenza in doppio originale colle seguenti indicazioni:

il luogo, la denominazione, la qualità;

i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;

i titoli di provenienza;

la estensione;

il reddito;

il valore fondiario approssimativo;

le servitù, i pesi e gli oneri di cui siano stati gravati;

l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e il ministero alla cui amministrazione sono affidati;

la durata di tale destinazione.

I detti registri di consistenza devono pure indicare se i beni sono fruttiferi o infruttiferi.
Condividi questo contenuto: