Art. 119.

Le persone poste alla direzione dei lavori ed alla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte nè alcun'altra variazione ai contratti stipulati.

Se però qualche aggiunta o variazione si renda necessaria, devono farne prontamente la proposta all'autorità od al ministero da cui dipendono, con una particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti.

Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando sieno autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto.

Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, è tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate.
Condividi questo contenuto: