Art. 111.

Nei decreti di approvazione dei contratti per lavori, forniture o trasporti, deve essere indicata la somma dell'entrata o della spesa che ne derivi per lo Stato; e nei decreti di approvazione dei contratti pei quali segua variazione nel valore del patrimonio dello Stato, dev'essere indicato il montare dell'aumento o della diminuzione corrispondente.

Quando queste somme non possano accertarsi in modo determinato e preciso, sono indicate in via di approssimazione.

In questo caso, le variazioni che occorra di arrecare in più o in meno allo somme presuntive di entrata o di spesa, di aumento o di diminuzione nel patrimonio, sono approvate di volta in volta, con decreti motivati del competente ministro da registrarsi, ove ciò sia prescritto, alla corte dei conti.

Deve però sentirsi il consiglio di Stato, allorquando colle variazioni da introdurre si ecceda il limite di somma oltre il quale il consiglio medesimo deve dare il suo parere.
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