Art. 75

Presso le cassa del Tesoro, gestite direttamente dallo Stato, è istituito uno speciale servizio di controllo.

Le funzioni dei controlli e le norme per le ispezioni e verificazioni di cassa sono determinate dai regolamenti, i quali stabiliscono pure le modalità e le norme per il controllo nell'interesse dello Stato, quando il servizio di cassa sia affidato a un istituto bancario.

Il servizio di controllo sarà altresì istituito presso qualsiasi altra cassa dello Stato per la quale il ministero competente, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ne riconosca la necessità.

Nulla è innovato per quanto concerne gli uffici di riscontro stabiliti con disposizioni speciali.
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