Art. 68

Gli assegni non consegnati ai creditori entro il mese di luglio successivo all'esercizio in cui furono emessi sono dagli uffici incaricati della consegna ed entro il 10 agosto restituiti all'amministrazione o al funzionario delegato che li ha emessi, perché provvedano al loro annullamento. Gli assegni emessi dalle amministrazioni centrali e dai funzionari delegati e consegnati ai creditori si considerano, agli effetti del rendiconto consuntivo, titoli pagati. Gli assegni estinti dall'istituto incaricato vengono al medesimo rimborsati mediante operazioni di tesoreria nei modi stabiliti dal regolamento.
Condividi questo contenuto: