Art. 67

Gli assegni sono esigibili secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli, in quanto applicabili, e sono soggetti alle prescrizioni di cui all'art. 919, n. 2, del Codice di commercio.

Gli altri titoli di spesa debbono, all'atto del pagamento, essere sottoscritti per quietanza dagli interessati o da coloro che sono autorizzati a riscuotere e quietanzare per conto dei medesimi. Se coloro che debbono dar quiescenza non possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima può risultare da un segno di croce fatto alla presenza dell'ufficiale pagatore e di testimoni da lui conosciuti e che sottoscrivono anch'essi.

Le altre forme di quietanza sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti.
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