Art. 63

Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali, con la procedura di cui al precedente art. 55, vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti:

a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome;

b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;

c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;

d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1285 e 1286 del codice civile (ora, gli articoli 1241 e 1242 del codice civile del 1942. - n.d.r.);

e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi; f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento di denaro.

Le ritenute, di cui alla lettera e), dovute alto Stato, possono essere regolate con procedimenti semplificati, da stabilirsi con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo.

Gli ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regola mediante commutazione in quietanza. II regolamento stabilisce se ed in quali casi detti ordinativi abbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante semplici registrazioni nelle scritture.

Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli, nonché al pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello Stato.

Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa quando la amministrazione lo giudichi opportuno.
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