Art. 60

Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari. comma così modificato dall'art. 32, legge n. 41 del 1986

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi. terzo comma abrogato dall'art. 23, d.P.R. n. 367 del 1994

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti. quinto comma abrogato dall'art. 23, d.P.R. n. 367 del 1994

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.
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