Art. 56

(primo comma abrogato dall'art. 23, d.P.R. n. 367 del 1994)

(secondo comma abrogato dall'art. 23, d.P.R. n. 367 del 1994)

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.
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