Art. 54

Il pagamento delle spese dello Stato si effettua, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli:

a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria;

b) con aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi;

c) in base a ruoli, per le spese fisse e cioè stipendi, pensioni ed altre di importo e scadenze determinate;

d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato.

Le forme per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, delle spese di giustizia e di quelle per le vincite al lotto, nonché le modalità dei riscontri su tali pagamenti da parte della corte dei conti e le giustificazioni relative sono stabilite dal regolamento.

Il regolamento determina anche le comunicazioni che relativamente ai pagamenti disposti dovranno essere fatte dalle ragionerie centrali alla direzione generale del tesoro agli effetti della vigilanza sul movimento di tesoreria.
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