Art. 50

(primo comma abrogato dall'art. 23, d.P.R. n. 367 del 1994)

(secondo comma abrogato dall'art. 23, d.P.R. n. 367 del 1994)

Per gli stipendi, le pensioni e le spese fisse similari la registrazione dell'impegno può essere effettuata con frequenza periodica con le modalità stabilite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa.

Gli uffici amministrativi devono inoltre comunicare alla ragioneria i provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possono derivare impegni di spesa indicando l'ammontare presunto di tali impegni nonché l'esercizio e il capitolo del bilancio a cui devono imputarsi. La ragioneria prenota nelle sue scritture in sede separata tali impegni in corso di formazione.

Per le spese da ordinarsi dagli uffici, enti e funzionari delegati, la ragioneria centrale considera come impegnato l'intero importo della apertura di credito concessa a norma del seguente art. 56. Tale importo costituisce il limite massimo degli impegni che possono essere assunti dai detti delegati.
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