Art. 5-bis

1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunità europea, nonché per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunità europea, non si applica il disposto del precedente art. 5 e quello del successivo art. 6, secondo comma.

articolo aggiunto dall'art. 3, d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, e poi così sostituito dall'art. 13, legge 22 febbraio 1994, n. 146
Condividi questo contenuto: