Art. 29

I disegni di legge, che importino o riflettano spese a carico dello Stato, sono proposti dal ministro da cui dipendono i servizi ai quali le spese si riferiscono, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Sono del pari emanati di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli altri provvedimenti che regolino comunque l'assunzione do nuovi oneri, oppure modificazioni o deroghe a precedenti disposizioni adottate su proposta o di concerto col detto ministro.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita il riscontro finanziario e contabile su tutte le amministrazioni dello Stato e sulle aziende autonome che ne dipendono.

A tale fine esso ha facoltà di disporre verifiche ed ispezioni presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili.
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