Art. 27

Le ragionerie centrali osservano e vigilano perché siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) per la conservazione del patrimonio dello Stato;

b) per l'esatto accertamento delle entrate;

c) per la regolare gestione dei fondi di bilancio.

I direttori capi delle ragionerie riferiscono al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pel tramite della ragioneria generale, sulle questioni di maggiore importanza e su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specie per quanto concerne l'andamento degli impegni di spesa.
Condividi questo contenuto: