Art. 14

Deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato prima di approvare gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 20.000.000

A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente per lo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto.

Deve essere sentito il Consiglio di Stato anche per le transazioni di minore importo, quando l'amministrazione non si uniformi per esse all'avviso espresso dall'avvocatura erariale.
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