Art. 12

I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto.

Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni.

Non si possono stipulare interessi e provvigioni a favore di fornitori e intraprenditori sulle somme che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti.

Nei contratti per forniture, trasporti e lavori non si può stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita. quinto comma abrogato dall'art. 2, decreto-legge n. 65 del 1989, convertito dalla legge n. 155 del 1989

Con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.

Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo si applicano agli enti locali e agli altri enti pubblici nonché agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione. comma aggiunto dall'art. 2, d.P.R. n. 627 del 1972 e poi sostituito dall'art. 2, decreto-legge n. 65 del 1989, convertito dalla legge n. 155 del 1989

settimo comma abrogato dall'art. 2, decreto-legge n. 65 del 1989, convertito dalla legge n. 155 del 1989
Condividi questo contenuto:

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 15/09/2008 - RINNOVO CONTRATTO - PROROGA

La nostra amministrazione ha affidato in data 11.08.2003 “l’appalto per la gestione del servizio di illuminazione pubblica con realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali” per il periodo 01.09.2003 / 31.08.2013 per l’importo di € 2.900.000,00 + IVA. L’amministrazione avrebbe l’intenzione di procedere, in corso del citato rapporto contrattuale, alla concessione di un prolungamento dell’originario contratto d’appalto, purchè l’appaltatore s’impegni a realizzare una serie di interventi da concordare. Dall’esame degli atti di gara emerge che il Capitolato speciale d’appalto prevede che “l’amministrazione potrà disporre, per proprie ragioni di convenienza ed a suo insindacabile giudizio, il rinnovo dell’appalto per un periodo di durata non superiore alla durata del contratto (10 anni). L’impresa appaltatrice avrà comunque la possibilità di accettare o meno tale proroga ed in caso di rifiuto il contratto risulterà concluso allo scadere della durata fissata”. Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesto spett.le Ministero: - se l’orientamento espresso nella deliberazione n. 183 del 13 giugno 2007 sia condiviso dal Ministero delle Infrastrutture; - se tale orientamento possa essere superato in relazione ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti, fondandosi sul rilievo di una preminente importanza delle clausole contrattuali e del bando di gara che prevedono l’utilizzabilità dell’istituto del rinnovo, in quanto vincolanti tra le parti; - se, in alternativa, è possibile applicare al contratto in essere l’istituto della proroga, attraverso cui si sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, che resta regolato dall’atto di affidamento del servizio. Sulla concreta applicabilità della proroga ai contratti in essere non constano allo scrivente, a quanto è dato conoscere, posizioni ufficiali assunte da codesto spett.le Ministero dopo il Codice dei contratti.