Art. 10

Per l'acquisto all'estero di combustibili, di tabacchi, di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, di macchinari, di strumenti ed oggetti di precisione che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché per l'esecuzione all'estero di lavori relativi ai beni predetti e per il noleggio delle navi destinate ai trasporti di combustibili, l'amministrazione può provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri a trattativa privata.

Ai relativi contratti non sono applicabili le norme contenute negli articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del presente decreto.

Per l'acquisto e la permuta all'estero di terreni edificatori ed edifici da destinarsi a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto degli articoli 5 e 6, secondo comma, del presente decreto.

Alle relative convenzioni non è applicabile il disposto degli articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del presente decreto.
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