Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50

dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. n. 151/2015, come modificato dal D.L. n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 19/2017, con effetto dal al 1-1-2018

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili é previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
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Giurisprudenza e Prassi

DIRITTO DISABILI - SOCIETA' COOPERATIVE

TAR VENETO SENTENZA 2003

L’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 stabilisce che le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

La l. n. 68 del 1999, ne' i successivi regolamenti di attuazione (d. m. 22 novembre 1999 e 7 luglio 2000, n. 357; d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333) escludono le societa' cooperative dal proprio ambito soggettivo di applicazione: invero, le disposizioni a tutela del diritto al lavoro dei disabili riguardano i datori di lavoro (anche) privati, tra i quali ultimi rientrano anche le societa' cooperative; tale conclusione è confermata dalla circostanza secondo la quale il fatto che una societa' abbia la natura di cooperativa non preclude che l’attivita' lavorativa all’interno di essa sia prestata da lavoratori dipendenti. Inoltre, l’art. 3, comma 3, della l. n. 68 del 1999 prescrive che, per le organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarieta' sociale (e tale natura rivestono anche le societa' cooperative, ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 460 del 1997), la quota di assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili va computata con esclusivo riferimento al personale tecnico –esecutivo ed amministrativo: il che conferma che anche le cooperative, e a maggior ragione quelle non sociali, che non beneficiano del trattamento di favore di cui al citato art. 3, comma 3, della l. n. 68 del 1999, sono tenute a osservare la normativa in questione.