Art. 8.

Dopo l'articolo 513 del codice penale é aggiunto il seguente: "Art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza. - Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia é punito con la reclusione da due a sei anni. La pena é aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".
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