Art. 32.

É istituita per la durata di tre anni una commissione parlamentare con il compito di:

1) verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue commissioni;

2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva la iniziativa dello Stato;

3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 31 gennaio 1986, n. 12 ha disposto (con l'art. 1) che "La durata della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, é prorogata per l'intero periodo della IX Legislatura".
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