Art. 28.

La cattura é sempre obbligatoria per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario puniti con pena detentiva e commessi da persone già condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superare i due terzi del massimo della pena irrogabile.
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