Art. 23.

Dopo il numero 2) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, é aggiunto il seguente: "2-bis) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dagli articoli 10 e 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575".

Al numero 2) del primo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole: "o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;".

Dopo il numero 2) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, é aggiunto il seguente: "2-bis) emanazione di un provvedimento che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa".

COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1990, N. 55
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