Art. 6.

Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'articolo 82 e dell'articolo 91; secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena é dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
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