Art. 4.

Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state già sottoposte almeno alla diffida prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il fermo regolato dall'articolo 238 del Codice di procedura penale é consentito anche quando non vi é obbligo di mandato di cattura; purché trattasi di reato per il quale può essere emesso detto mandato a norma dell'articolo 254 del Codice di procedura penale.

Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato.
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