Art. 2-quinquies.

(COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 GIUGNO 1989, N. 230, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 282.)

(COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 GIUGNO 1989, N. 230, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 282.)

Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-bis sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario é regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.
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