Art. 2-duodecies.

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:

a) risanamento di quartieri urbani degradati;

b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;

c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;

d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:

a) i comuni ove sono siti gli immobili;

b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.

3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.

5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emenato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-decies.
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