Art. 10.

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non é confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti é in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, é fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 é punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. 26

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

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AGGIORNAMENTO (26)

La L. 13 ottobre 2010, n. 175 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento".
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Giurisprudenza e Prassi

GIUDIZIO PENALE ED INFORMATIVA PREFETTIZIA - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

A fronte di un accertamento del giudice penale tale, addirittura, da ritenere l’accusa neppure sostenibile in giudizio, le informazioni prefettizie interdittive alla partecipazione ad una gara d'appalto per presunto collegamento con organizzazioni criminali, sono da ritenersi di scarso significato. E’ ben vero che il giudizio penale, anche quando nettamente formulato in senso contrario, non esclude che l’Amministrazione possa individuare elementi di sospetto a carico dell’interessato, ma questa ha il dovere di motivare con il massimo rigore la sua valutazione sul pericolo di condizionamento mafioso.

INFORMATIVA PREFETTIZIA - REVOCA SUBAPPALTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

La legge delega 17.1.1994, n. 47, cui fa richiamo il D.Lgs. n. 490/94, pone fra i principi e criteri direttivi (art. 1, comma 1, lettera d) la previsione dell’obbligo di inibitoria anzidetto non solo nei confronti di coloro che fossero incorsi nelle cause di decadenza o di divieto, di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965, ma anche – appunto – in presenza di "tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate". La tipologia di accertamenti, attraverso la quale puo' essere individuata una fattispecie di cosi' difficile e delicata determinazione, risulta meglio specificata negli articoli 2 bis e 3 quater della legge n. 575/1965, come successivamente modificata ed integrata, nonche' nell’art. 10 del regolamento in materia di informazioni antimafia, approvato con D.P.R. 3.6.1998, n. 252: norme, quelle appena indicate, che concordemente riconducono la possibile individuazione delle circostanze, giustificative dei provvedimenti cautelativi di cui trattasi, anche alla sussistenza di un giudizio pendente o di condanna non definitiva, o di mera proposta di applicazione di una misura di prevenzione (cfr., in particolare, art. 3 quater L. 575/1965 e art. 10, comma 7, lettere a e b D.P.R. n. 252/1998 cit.).

Nel caso di specie, l’informativa prefettizia contestata non appare dunque illogica, ne' frutto di qualsivoglia travisamento, sussistendo a carico del socio accomandatario della societa' appellante una procedura, non ancora conclusa, per l’applicazione di misure di prevenzione ed essendo tale circostanza, di per se', ostativa per preciso dettato normativo di una certificazione favorevole (ferma restando l’esigenza di una pronuncia dell’Autorita' giudiziaria, ma senza che, in mancanza della medesima, la procedura in corso potesse considerarsi "tamquam non esset").

Anche la positiva conclusione, per l’imputato, del giudizio in precedenza avviato per estorsione continuata aggravata non escludeva, nella situazione in esame, ulteriori elementi indiziari: è vero infatti che, come sottolineato nella sentenza appellata, risultava gia' intervenuta – alla data dell’informativa – sentenza di assoluzione "perche' il fatto non sussiste"; sembra appena il caso di ricordare, tuttavia, che con tale formula – conforme all’art. 530 cod. proc. pen. – il Giudice penale assolve non solo quando abbia maturato il convincimento dell’innocenza dell’imputato, ma anche quando le prove a carico del medesimo siano ritenute insufficienti. Se, d’altra parte, la vecchia formula dell’assoluzione per insufficienza di prove è stata ritenuta non rispondente a moderne regole di garanzia ed al principio "in dubio pro reo", bisogna anche ammettere che le attuali formule assolutorie non escludano in radice fattori presuntivi di coinvolgimento in ambienti criminali, fattori insufficienti per la condanna, ma non anche per l’applicazione di misure preventive come quelle di cui si discute. Significativamente, pertanto, nella situazione in esame la Prefettura aveva allegato alla propria informativa copia della sentenza, con cui il soggetto veniva in effetti assolto, ma per circostanze concretizzanti il mancato raggiungimento della prova e, ai fini extra-penalistici dei provvedimenti preventivi antimafia, tali da non dissolvere gli elementi indiziari a carico del medesimo.

Nel caso di specie, è legittima la revoca di un subappalto, a seguito di un’informativa prefettizia che attesta a carico di un soggetto una procedura, non ancora conclusa, per l’applicazione di misure di prevenzione, anche qualora sia intervenuta, a vantaggio del soggetto, una sentenza di assoluzione "perche' il fatto non sussiste" per insufficienza di prove.

REQUISITI MORALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

AVCP PARERE 2008

Come rilevato dall’Autorità nella determinazione n. 13/2003, ai sensi dell’articolo 10, comma 5 ter, della legge n. 575/1965, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione si determina anche per effetto di sentenze non definitive, confermate in grado di appello per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p.

Oggetto: Istanza di parere ai sensi dell’art.6, comma 7, lett. n) del d.l.vo n.163/2006 e s.m.i.

ISCRIZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2008

E' senz’altro possibile comprovare a mezzo di dichiarazione sostitutiva la iscrizione presso la CCIAA, ma non certo le risultanze contenutistiche delle iscrizioni presso tali Enti, rivenienti da informazioni (peraltro riservate) promananti da fonti eteronome esclusive: nella specie contenute nel sistema informativo della Prefettura, dato che si trattava del nulla-osta ai fini dell’art. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575 e succ. mod. in base al collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura.

INFORMATIVA PREFETTIZIA E CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2007

Deve essere revocata l’aggiudicazione intervenuta a favore della società ricorrente, sulla base dell’informativa prefettizia, poi gravata con i motivi aggiunti.

Invero, quanto all’informativa prefettizia, non corrisponde allo scopo partecipativo l’avvio di accertamenti di polizia volti ad appurare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, essendo in tal caso pregiudizievole per l’interesse pubblico e per la speditezza delle indagini il coinvolgimento della sfera conoscitiva del privato.

Ne deriva che il certificato camerale munito dell’apposita dicitura antimafia (al pari delle comunicazioni prefettizie alle quali è assimilato per legge) è idoneo a garantire l’insussistenza delle sole situazioni ostative contemplate dall’art. 10 della Legge n. 575/1965, ma giammai può estendere la sua efficacia fino ad assicurare l’inesistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, accertati mediante ulteriori indagini istruttorie, il cui esito è riportato nell’informativa prefettizia.

INFORMATIVA PREFETTIZIA

TAR LAZIO SENTENZA 2005

L’articolo 4 del d.lvo 8 agosto 1994, n. 490 sancisce il divieto di contrattazione, nel caso in cui sia maturata a carico dell’impresa una delle seguenti circostanze:

- quando l’informazione prefettizia comunichi la sussistenza a carico dei soggetti responsabili dell’impresa delle cause di divieto o sospensione dei procedimenti indicate nell’allegato 1 del D.lvo (ossia le cause di divieto, sospensione, decadenza previste dall’art. 10 della legge 31-5-1965 n. 575 che, a sua volta, si riferisce all’applicazione delle misure di prevenzione ovvero all’applicazione provvisoria di provvedimenti giudiziali interdittivi nel corso del procedimento aperto per l’applicazione di dette misure in presenza di motivi di particolare gravità, sentenze di condanna definitive o sentenze di primo grado confermate in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis del cod. proc. pen., provvedimenti di prevenzione aventi ad oggetto conviventi o persone in grado di determinare in qualsiasi modo scelte ed indirizzi dell’impresa).

- quando la nota o la relazione prefettizia contenga informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società o imprese interessate.

In tutti e due questi casi espressamente contemplati dall’art. 4, comma 4, del D.Lvo n. 490/1994 le amministrazioni cui sono fornite le informazioni non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o i sub-contratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

E’ stato, pertanto, affermato che le determinazioni prefettizie in materia di lotta antimafia sono fondate su fatti e vicende aventi valore sintomatico ed indiziario, che prescindono da valutazioni di carattere penalistico e mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale, aggiungendosi pure che la nozione di “tentativi di infiltrazione mafiosa”, cui opera riferimento la normativa sopra richiamata, ancorché questi debbano fondarsi su fatti e circostanze precise e assolutamente comprovati, non deve coincidere con la prova della gestione di fatto dell’impresa da parte della criminalità organizzata , che è ultronea nella fattispecie in questione, giacchè in essa ha rilievo il semplice tentativo che può assumere contenuti assolutamente atipici.

In tal modo si è fatta strada una interpretazione che ammette, accanto alle due tipologie di informative sopra menzionate, un terzo tipo di informativa, cd. “atipica” o “supplementare”.

Quest’ultima è caratterizzata da elementi che, pur denotanti il pericolo di collegamenti fra l’impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità e specificità richiesta dall’art. 4, comma 4, del d.lvo n. 490/1994 per dar vita ad un effetto legale di divieto di contrarre.

L’assenza dei predetti elementi specifici non esclude la rilevanza di altri elementi pur idonei a denotare l’infiltrazione mafiosa, ma valutabili, per la loro aspecificità, discrezionalmente dall’Amministrazione in ossequio alle generali esigenze di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.