Art. 10-quinquies.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, é punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto é commesso per colpa la pena é della reclusione da tre mesi ad un anno.
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