Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento)

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione é esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies. comma così modificato dalla Legge 124/2015
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Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE CONCESSIONE DI SERVIZI - GIUDIZIO PENALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

E’ legittima la sospensione delle concessioni delle aree di parcheggio a pagamento in attesa del giudizio penale.

Nel caso di specie, la durata della sospensione non è affatto indeterminata e risulta perfettamente coerente con l’esigenza di acclarare la sussistenza di ragioni idonee a mantenere intatto il rapporto fiduciario tra l’amministrazione e il concessionario, oggettivamente messo in dubbio dalla pendenza del procedimento penale, per fatti di notevole gravita'.

È evidente che gli atti contestati non si basano affatto sulla originaria illegittimita' dei provvedimenti di affidamento del servizio di gestione dei parcheggi, bensi' sul fatto sopravvenuto, consistente nell’avvio di un procedimento penale idoneo ad influenzare il rapporto fiduciario con il concessionario del servizio.