Art. 13 (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano , nonche' ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
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Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO ATTI - INTERESSE DIRETTO, CONCRETO ED ATTUALE

AVCP PARERE 2008

L’articolo 22 della legge n. 241/1990 e successive modifiche riconosce il diritto di accesso a “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”. Conseguentemente, l’istanza di accesso non può non essere adeguatamente motivata dalla sussistenza della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale in relazione al documento richiesto.

Del resto, la stessa giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato la necessità che il soggetto richiedente indichi la specifica posizione giuridica legittimante l’istanza di accesso presentata. Ciò in quanto, pur essendo necessario garantire il diritto di accesso al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici, non è, tuttavia, consentito esercitare tale diritto al solo fine di realizzare un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, giusto quanto disposto dall’articolo 24, comma 3, della citata legge.

OGGETTO: istanza di parere su istanza per la soluzione delle controversie ex art. 6, c. 7, lett. n), del d. lgs n. 163/2006, presentata dalla T.T. s.r.l. - fornitura e messa in opera di n. 2 sistemi fissi di rilevamento digitale e automatico di inosservanza della luce semaforica di arresto. S.A: Città di M..

INTERESSE A RICORRERE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

In ordine alla concessione di pubblico servizio autostradale, la contestazione relativa all’aumento tariffario è limitata alle parti, in quanto, come obbligo convenzionale, il contratto produce effetto solo tra le parti; tuttavia, il contratto produce effetti non diretti ma riflessi nei confronti dei terzi, che nella specie si concretano nella determinazione delle tariffe per l’utenza, ma non per la Regione.

La legittimazione ad impugnare gli atti generali di determinazione delle tariffe va riconosciuta sul piano astratto delle tipologie soggettive, agli utenti, alle associazioni di consumatori e di categorie, ad enti esponenziali di interessi diffusi e collettivi; va nella specie esclusa la legittimazione a ricorrere da parte di ente esponenziale di interesse non già collettivo o diffuso (pur sempre concreto e speculare) ma tout court pubblico, quale l’ente territoriale regione.

La legittimazione ad agire sia per gli utenti che per le associazioni di consumatori (portatrici di interessi collettivi o diffusi) è prevista, nei casi specifici, espressamente dalla legge, mentre la legittimazione ad agire, da parte dell’ente pubblico territoriale (si potrebbe trattare di regione, ma anche di provincia o comune) non può derivare direttamente dal ruolo di portatore di interessi generali della collettività territoriale.