Art. 92.

A seconda degl'interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche sono distinte in 5 categorie, e si eseguiscono:

1° dallo Stato esclusivamente;

2° dallo Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio;

3° dai consorzi degl'interessati col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni;

4° dai consorzi degl'interessati;

5° dai proprietari e possessori interessati.

Tutte le opere e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono:

per la 1ª categoria, a carico esclusivo dello Stato;

per la 2ª categoria, a carico dello Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio;

per la 3ª e 4ª categoria, a carico esclusivo del consorzio degli interessati;

e per la 5ª categoria, a carico dei proprietari e possessori interessati.
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