Art. 90.

Per le strade che da nazionali diventano provinciali lo Stato soddisferà alle spese di opere eseguite nei limiti degli stanziamenti fatti nei bilanci anteriori al 1866, e trasmetterà alle Amministrazioni provinciali le somme stanziate come sopra che fossero regolarmente impegnate a norma del regolamento generale di contabilità per le opere in corso di esecuzione, restando così sollevato da ogni responsabilità per l'esecuzione delle opere stesse.
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