Art. 88.

Per le strade che venissero a variare di classe in seguito all'applicazione della presente legge resteranno in vigore a carico dell'amministrazione, che ne assume la cura, i contratti stipulati per il loro mantenimento, miglioramento e nuova costruzione, non meno che ogni altra obbligazione inerente e dipendente da fatti che si continuano o si verificano dopo la consegna delle strade medesime dall'una all'altra amministrazione.
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