Art. 86.

Nell'isola di Sardegna passeranno fra le strade provinciali quelle che erano come tali classificate prima della legge 23 ottobre 1859 (n.° 3710).

Rimarrà però a carico dello Stato la sola costruzione di quelle fra le medesime che fanno parte della rete stradale stabilita dalla legge 27 luglio 1862 (n.° 729). Restano ferme le disposizioni della legge 30 marzo 1862 (n.° 517) per le strade della Sicilia nella stessa legge nominate, come pure restano ferme le disposizioni della legge 10 agosto 1862 (n.° 751) per le strade nella valle Roja.

Tanto alle strade nazionali di Sardegna quanto a quelle di Sicilia e della valle Roja sarà applicabile l'articolo 11 della presente legge.
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