Art. 76.

I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica.

Se il proprietario a ciò non provveda, ed i fabbricati minaccino rovina, l'autorità della provincia o del comune può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvi quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del sindaco per la pubblica sicurezza.

In occasione di lavori lungo le strade saranno apposti i convenienti ripari, e mantenuti durante la notte i necessari lumi con quelle avvertenze che saranno dalla Amministrazione prescritte.
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