Art. 72.

Per le strade di montagna la distanza dei fabbricati basterà che sia tale da impedire che lo stillicidio cada sul piano stradale, o sulla scarpa del rilevato.

I muri di cinta non che i canali e i piantamenti di alberi, siepi e boschi saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale.
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