Art. 64.

Non è lecito di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorché in parte fossero sostenuti da ruote. È pure vietato l'uso delle treggie, salvo in quanto servano al solo trasporto degli stromenti aratorii, e salvo pure l'uso delle slitte nel tempo in cui le strade sono coperte di ghiaccio o di neve.
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