Art. 57.

Per le diramazioni di altre strade dalle nazionali o provinciali, non che per l'accesso da queste ai fondi e fabbricati laterali, le provincie, i comuni o i proprietari interessati debbono formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione delle strade, nè il loro piano viabile, ed uniformandosi alle norme da prescriversi dal prefetto o dalla deputazione provinciale, da cui rispettivamente dovrà previamente ottenersi licenza.
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