Art. 52.

Il sindaco d'ufficio o ad istanza degli interessati convoca annualmente o quando occorra gli utenti delle strade vicinali per deliberare sui modi di dare esecuzione alle opere di cui sarà stata verificata la necessità, e sul riparto della spesa.

Non intervenendo all'adunanza la metà dei chiamati, o non prendendosi alcuna deliberazione dalla maggioranza degli intervenuti, o non eseguendosi poi quanto fu deliberato, l'affare è deferito alla risoluzione del Consiglio comunale.

La Giunta municipale provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, se gl'interessati trascurino di eseguirli entro il termine prefisso nella deliberazione del Consiglio, e decorrendo dalla pubblicazione della medesima.

Contro le deliberazioni del Consiglio comunale può entro lo stesso termine essere mosso reclamo alla deputazione provinciale, la quale decide definitivamente.

La quota di spesa assegnata a ciascun interessato si esige nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, salvo il diritto di chiamare in giudizio gli altri utenti pel rimborso.
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