Art. 50.

Quando la provincia concorra per una quota proporzionale nelle spese dei consorzi, essa ha diritto di voto nell'assemblea generale e nel Consiglio d'amministrazione.

Se la quota di concorso della provincia raggiunge il terzo della spesa totale, la diretta amministrazione del consorzio potrà essere assunta dalla deputazione provinciale, salve le attribuzioni dell'assemblea generale degl'interessati.
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