Art. 48.

Le rispettive attribuzioni e le deliberazioni dell'assemblea generale e del Consiglio d'amministrazione del consorzio sono regolate e rese esecutorie nei modi e colle formalità prescritte per i Consigli e le Giunte comunali.

Per gravi motivi interessanti la economia o l'ordinamento generale del consorzio, può la deputazione provinciale sospendere la esecuzione delle deliberazioni prese dalla deputazione o Consiglio d'amministrazione del consorzio deferendole all'esame dell'assemblea generale.
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