Art. 366.

Le disposizioni contenute nel titolo VII della legge 20 novembre 1859, n.° 3754, sull'ordinamento del Genio civile sono per ora mantenute in vigore, in quanto non siano o modificate da disposizioni già emanate, o contrarie alla presente legge.

Al principio dell'anno 1866 il Governo del Re presenterà al Parlamento un progetto di legge per il definitivo ordinamento del corpo reale del Genio civile, e per il ruolo normale del personale.
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