Art. 357

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Potrà l'Amministrazione, previa diffidamento per iscritto all'impresario, pagare direttamente la mercede giornaliera degli operai che risultasse essersi dall'impresario rifiutata senza giusto motivo, o non corrisposta nel termine consueto pei pagamenti di tali mercedi.

Le somme pagate a questo titolo sa saranno dall'Amministrazione ritenute sul prezzo dei lavori.
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