Art. 354

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152

Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto del codice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.
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