Art. 348

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale un concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto.

Frattanto la impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori.
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