Art. 339

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

È vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare tutta od in parte l'opera assunta, senza l'approvazione della Autorità competente, sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto e di una multa corrispondente ai ventesimo del prezzo del deliberamento. È pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute.

Sono permessi soltanto i cottimi per la esecuzione dei movimenti di terra, sempre però sotto la responsabilità dell'appaltatore.
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