Art. 337

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

I contratti in generale sono esecutorii soltanto dopo l'approvazione dell'Autorità competente secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale.

Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario pel reintegramento delle spese, quando il contratto non fosse approvato.
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