Art. 335

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contralto, non che quelle di bollo, di iscrizioni ipotecarie per le cauzioni e per quel numero di copie del contralto stesso che sono richieste dai vigenti regolamenti, sono a carico dell'imprenditore.
Condividi questo contenuto: