Art. 29.

I porti, o ponti natanti o chiatte, ed i ponti galleggianti di barche che servono alla continuazione di qualsivoglia classe di strade nell'attraversare i fiumi e torrenti, ovunque ad uso pubblico o privato ne sia autorizzato lo stabilimento e l'esercizio, debbono essere collocati nei luoghi e nei modi più convenienti per conciliare insieme la comodità, facilità e sicurezza del tragitto di detti fiumi e torrenti colla brevità, comodo e sicurezza delle vie di accesso, osservando le prescrizioni e cautele che saranno ordinate dal Governo, al quale si dovrà pure ricorrere pel relativo permesso quando diventi necessario variar posizione.
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